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Sez. 1, Sentenza n. 43928 del 28/10/2004 Cc. (dep. 10/11/2004) Rv. 229824 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari - Revoca - Obbligo del giudice di determinare la pena residua - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229824-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Anche nelle ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 il tribunale di sorveglianza ha l'obbligo di determinare la pena residua da espiare, tenuto conto delle limitazioni della libertà personale patite dal condannato e della sua condotta durante il periodo di affidamento.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)