Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Ud. (dep. 07/09/2017) Rv. 271162 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Confisca ex art. 12-sexies d.l. n.306 del 1992 - Utilizzo di atti integrativi di indagine acquisiti dopo l'ammissione al giudizio abbreviato - Possibilità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di giudizio abbreviato, la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 501, può essere disposta anche sulla base di atti integrativi di indagine acquisiti, dopo l'ammissione al rito speciale, senza le formalità di cui all'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., ma pur sempre nel contradditorio e consentendo alle parti l'esplicazione di ogni utile attività difensiva e, in ipotesi, anche l'esercizio del diritto di prova contraria. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio enunciato risponde anche all'esigenza di economia processuale di anticipare alla fase della cognizione una decisione che, in alternativa, potrebbe essere rimessa al giudice dell'esecuzione, cui non sono preclusi i medesimi approfondimenti istruttori, purchè garantiti dal contradditorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)