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Sez. L, Sentenza n. 1443 del 22/03/1989 (Rv. 462264 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LAVORATORE FISICAMENTE NON MENOMATO MA IN UN PARTICOLARE RAPPORTO PERSONALE CON I PREDETTI SOGGETTI - DIRITTO AD UNA QUALIFICA CONFORME ALLE PROPRIE PIÙ MODESTE CAPACITÀ PROFESSIONALI; LEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO DELLA QUALIFICA ATTRIBUITAGLI; OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CREARE POSTI PER PERSONALE MENO QUALIFICATO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462264-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - LAVORATORE FISICAMENTE NON MENOMATO MA IN UN PARTICOLARE RAPPORTO PERSONALE CON I PREDETTI SOGGETTI - DIRITTO AD UNA QUALIFICA CONFORME ALLE PROPRIE PIÙ MODESTE CAPACITÀ PROFESSIONALI; LEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO DELLA QUALIFICA ATTRIBUITAGLI; OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI CREARE POSTI PER PERSONALE MENO QUALIFICATO - INSUSSISTENZA.*

La disposizione del primo comma dell'art. 10 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), secondo la quale agli assunti al lavoro in forza della stessa legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo, comporta che - salvo il caso di richiesta nominativa (art. 16, comma sesto, della legge) - il lavoratore, che non rientri tra i portatori di menomazioni fisiche ma il cui collocamento sia collegato ad un particolare rapporto personale con tali soggetti (nella specie, figlio di grande invalido del lavoro), non può pretendere la qualifica che (nell'ambito della categoria impiegatizia od operaia) sia conforme alle più modeste mansioni per le quali egli si ritiene professionalmente idoneo, né rifiutare la qualifica attribuitagli dall'imprenditore (salva la dimostrazione di un suo intento elusivo della legge), dovendo altresì escludersi l'Obbligo del medesimo di creare posti di lavoro per personale meno qualificato in Mancanza di effettive necessità aziendali. (V 4608/86, mass n 447333; (V 4608/86, mass n 447334).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 8 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)