Sez. L, Sentenza n. 4608 del 16/07/1986 (Rv. 447333 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AFFIDAMENTO DELLE MANSIONI E LICENZIAMENTO - TUTELA EX LEGGE N. 482 DEL 1968 IN FAVORE DEGLI INVALIDI ED ASSIMILATI - ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI PROTETTI QUALI GLI ORFANI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - AFFIDAMENTO DELLE MANSIONI E LICENZIAMENTO - TUTELA EX LEGGE N. 482 DEL 1968 IN FAVORE DEGLI INVALIDI ED ASSIMILATI - ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI PROTETTI QUALI GLI ORFANI - ESCLUSIONE.*
La particolare tutela apprestata dalla legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio in favore degli invalidi (ed assimilati) a proposito dell'affidamento delle mansioni di lavoro (che devono essere compatibili con il loro stato di minorazione) e del licenziamento (che, se intimato per la perdita della capacità lavorativa o per l'aggravamento dell'Invalidità, è assoggettato a determinate garanzie procedimentali e sostanziali, previste dagli artt. 10 e 20 della legge cit.) non può essere estesa a quelle categorie di lavoratori, quale quella degli orfani, che trovano la ragione della loro protezione in cause diverse dalla minorazione fisica e dall'Invalidità personale. (V 2571/85, mass n 440378; (V 4269/85, mass n 441761).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)