Sez. 3, Sentenza n. 12302 del 28/11/1995 (Rv. 494849 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | "Mala Gestio" dell'assicuratore - Configurabilità - Conseguenze.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
L'ipotesi dell'ingiustificato rifiuto, da parte dell'assicuratore, di addivenire ad una conveniente transazione proposta dal danneggiato, o del di lui disinteresse di fronte ad una tale proposta - valutabile fino al limite della colpa lieve - è riconducibile ad una gestione della lite colpevolmente manchevole in relazione agli obblighi di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 cod.civ., ed è, quindi, fonte di responsabilità per l'assicuratore, anche oltre il massimale, per il maggiore esborso cui la propria condotta inadempiente abbia costretto l'assicurato, nei limiti in cui la tempestiva accettazione della proposta transattiva avrebbe esonerato quest'ultimo dal pagamento di somme a titolo risarcitorio in favore del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)