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Sez. 3, Sentenza n. 2177 del 05/03/1994 (Rv. 485599 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere | "Mala gestio" dell'assicuratore - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485599-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere

Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'ipotesi della "mala gestio" dell'assicuratore è configurabile non solo nel caso in cui questi, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi, ovvero nel caso in cui, benché posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressi in modo da pregiudicare gli interessi dell'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore rifiuti, senza un apprezzabile motivo - da valutare fino al limite della colpa lieve -, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato che, alla stregua degli elementi valutabili, presentava, al momento in cui il rifiuto fu espresso, i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosità. In ciascuna di questi casi, l'assicuratore è tenuto a rispondere, anche oltre il limite del massimale, del danno arrecato all'assicurato con la sua condotta colposa, in misura pari alla maggior somma - rispetto a quella risultante dal massimale - che l'assicurato deve corrispondere al terzo danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)