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Sez. 3, Sentenza n. 5063 del 10/06/1987 (Rv. 453662 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - MALA GESTIO - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE.*
Stato
decisa il 1987-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453662-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - MALA GESTIO - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE.*

Nella Assicurazione della responsabilità civile l'ipotesi della mala gestio a carico dell'assicuratore è configurabile non solo nel caso in cui questi, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da recare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi, ovvero nel caso in cui l'assicuratore, benché posto tempestivamente in grado di gestire la lite, se ne disinteressi così pregiudicando gli interessi dell'assicurato, ma anche nel caso in cui l'assicuratore rifiuti senza un apprezzabile motivo, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato. Conseguentemente la responsabilità per mala gestio dell'assicuratore comporta che l'assicurato che sia stato condannato a corrispondere un risarcimento superiore al massimale, ha diritto di ottenere la differenza dall'assicuratore per il colpevole inadempimento da parte dello stesso agli obblighi nascenti dal rapporto assicurativo. (V 5412/82, mass n 423179, sul primo principio; (V 6342/81, mass n 417133, sul primo principio; (V 4025/79, mass n 400516, sul primo principio; (V 2118/78, mass n 391502, sul primo principio; (V 3802/75, mass n 378012, sul secondo principio; (V 2455/73, mass n 365864, sul secondo principio; (V 3715/71, mass n 355497, sul secondo principio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)