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Sez. 1, Sentenza n. 18466 del 01/02/2006 Cc. (dep. 25/05/2006) Rv. 234130 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Sentenza anteriore alla nuova disciplina - Effettiva conoscenza della stessa conseguita successivamente - Decorrenza del termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234130-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, qualora la pronuncia giudiziale sia anteriore all'entrata in vigore delle modifiche normative introdotte dal D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. in L. 22 aprile 2005 n. 60, ma l'effettiva conoscenza venga conseguita successivamente, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre da quando l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. (Fattispecie in cui l'imputato giudicato in contumacia in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa aveva appreso la notizia della sentenza di condanna soltanto in epoca successiva con la notifica dell'ordine di esecuzione, eseguita a mani dell'interessato, detenuto per altro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)