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Sez. 1, Sentenza n. 8321 del 08/02/2006 Cc. (dep. 09/03/2006) Rv. 233700 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Richiesta - Decorrenza del termine - Nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 17 del 2005 conv. in L. n. 60 del 2005 - Conoscenza effettiva del provvedimento in epoca successiva - Onere di prova a carico del richiedente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233700-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE

In tema di restituzione in termini, qualora la sentenza contumaciale sia stata ritualmente notificata, è onere del richiedente provare le ragioni che gli hanno impedito di conoscere il provvedimento da impugnare e la diversa epoca in cui ne è venuto a conoscenza, onde consentire il riscontro del rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma terzo cod. proc. pen., come novellato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. con modd. nella L. 22 aprile 2005, n. 60, dovendosi, in difetto, ritenere verificata la decadenza dal termine. (Nell'affermare tale principio, relativo a sentenza contumaciale notificata all'imputato latitante nelle forme previste dall'art. 165 cod. proc. pen., la Corte ha precisato che la nuova disciplina dell'art. 175 non ha apportato alcuna modifica in ordine alla decorrenza del termine previsto dalla legge per chiedere la restituzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)