Sez. 1, Sentenza n. 30740 del 11/07/2002 Cc. (dep. 13/09/2002) Rv. 222185 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Collaboratori di giustizia - Persona ammessa a misure urgenti di protezione - Competenza sulla domanda di ammissione a misure alternative alla detenzione - Appartenenza al tribunale di sorveglianza di Roma - Disciplina sopravvenuta della legge n. 45 del 2001 - Incidenza - Esclusione - Ragione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 45 del 2001, che ha modificato la disciplina della protezione dei collaboratori di giustizia, sussiste la competenza del tribunale di sorveglianza di Roma a decidere sulla domanda di ammissione a misure alternative alla detenzione di condannato ammesso non a speciale programma, ma solo a misure urgenti di protezione adottate dal Capo della polizia, in quanto l'interessato domicilia di fatto, indipendentemente da una formale elezione di domicilio, presso il servizio centrale di protezione che ha sede a Roma.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 art. 11, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 12, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 13 ter, Legge 13/02/2001 num. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)