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Sez. 1, Sentenza n. 13087 del 28/05/2010 (Rv. 613379 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE | Espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari - Delega degli atti espropriativi all'Iacp - Occupazione appropriativa - Responsabilità concorrente del Comune - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Azione risarcitoria nei confronti dell'Iacp - Chiamata in causa del Comune - Ammissibilità - Fondamento - Azione di regresso anticipata - Configurabilità - Recupero della quota riconosciuta in sede di regresso - Condizioni - Pagamento dell'intero debito al creditore - Necessità.
Stato
decisa il 2010-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613379-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE

In caso di occupazione appropriativa verificatasi nell'ambito di un procedimento di espropriazione finalizzato alla realizzazione di alloggi popolari, la delega conferita all'Iacp per il compimento degli atti espropriativi non esclude la configurabilità di una concorrente responsabilità del Comune, ove quest'ultimo, in qualità di beneficiario dell'espropriazione e soggetto competente a conseguire il decreto di esproprio, abbia omesso ogni controllo sulla procedura ablatoria, soprattutto in riferimento ai parametri temporali di svolgimento della stessa ed al conseguimento di atti espropriativi esenti da vizi. Pertanto, l'Iacp, convenuto in giudizio per il risarcimento del danno, è abilitato a chiamare in causa il Comune al fine di esercitare nei suoi confronti l'azione di regresso in via anticipata, per l'eventualità che l'azione risarcitoria sfoci in una condanna, rispondendo all'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato possa giudicare anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, fermo restando che il recupero della quota riconosciuta in sede di regresso sarà possibile solo dopo il pagamento dell'intero debito al creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)