Sez. 5, Sentenza n. 9418 del 17/07/2000 (Rv. 538500 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE | Potere di rettifica ex art. 33 comma sesto d.P.R. 637/72 - Portata - Limitazione alla sola ipotesi di errori materiali - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE DONAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sulle donazioni, il potere correttivo previsto all'art. 33 comma sesto del d.P.R. n. 637 del 1972 - il cui esercizio può dar luogo ad imposizione suppletiva - non può ritenersi limitato alle sole ipotesi di errori materiali o di calcolo in cui sia incorsa l'amministrazione, ma si estende a tutti i casi in cui occorra integrare l'imposta dovuta in conseguenza di qualsivoglia errore attribuibile all'ufficio e, quindi, anche quando si tratti di un errore di diritto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 33 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)