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Sez. 1, Sentenza n. 3083 del 13/03/1992 (Rv. 476243 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni | Rettifica a carico di un commerciante - Presupposto - Accertamento di rivendite di merci ulteriori rispetto a quelle contabilizzate - Profitto configurabile - Limite - Art. 74, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 - Disciplina - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1992-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476243-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni

In tema di imposte sui redditi, la rettifica a carico dell'imprenditore tenuto alle scritturazioni contabili, in tutti i casi contemplati dall'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, presuppone l'individuazione di un profitto d'impresa più consistente rispetto a quello dichiarato, e, pertanto, ove riguardi un commerciante, e si colleghi all'accertamento di rivendite di merci ulteriori rispetto a quelle contabilizzate, non può andare oltre la differenza fra il prezzo di rivendita ed il prezzo di acquisto delle merci medesime, segnando il relativo importo il limite massimo del profitto configurabile. Tale principio non trova deroga nelle disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 74 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (anche a seguito dell'interpretazione autentica introdotta dall'art. 2 n. 6 bis del D.L. 27 aprile 1990 n. 90, convertito con modificazioni in legge 26 giugno 1990 n. 165), le quali, ponendo limiti alla deducibilità di costi ed oneri, si riferiscono alla diversa ipotesi delle detrazioni che il contribuente pretenda di apportare a decurtazione del reddito dichiarato.

Riferimenti normativi: DPR 29/10/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 29/10/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2 bis com. 6, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)