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Sez. 1, Sentenza n. 9387 del 27/04/2011 (Rv. 618065 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mandato irrevocabile all'incasso - Atti solutori conseguenti alla sua esecuzione - Autonoma revocabilità - Sussistenza - Anticipazione da parte della banca dell'importo dei crediti su fatture senza cessione di essi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Epoca dei pagamenti rispetto al periodo sospetto.
Stato
decisa il 2011-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618065-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti ricevuti da una banca a fronte dell'anticipazione in favore del fallito dell'importo dei crediti da questi vantati verso terzi, occorre distinguere l'ipotesi in cui all'anticipazione si accompagni, come nella specie, un mandato irrevocabile all'incasso del credito, da quella in cui essa abbia luogo come corrispettivo della cessione stessa, di cui è elemento necessario il trasferimento immediato della titolarità del credito stesso e non, come nel mandato, il mero conferimento alla banca della legittimazione alla sua riscossione, con titolarità che permane in capo al creditore; pur se entrambi utilizzati a scopo di garanzia, nel mandato irrevocabile all'incasso tale funzione si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito. Ne consegue che, non integrando il mandato stesso una cessione di credito con funzione di garanzia, gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 legge fallim., indipendentemente dalla revocabilità del mandato e, per accertare la loro effettuazione nel periodo sospetto, si deve tener conto non della data in cui, a fronte della consegna delle fatture alla banca, ha luogo il predetto conferimento del mandato, ma di quella, successiva, in cui le fatture stesse sono saldate dai debitori, e le relative rimesse affluiscono nel conto corrente intestato alla società fallita.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)