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Sez. 1, Sentenza n. 1391 del 30/01/2003 (Rv. 560142 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Mandato irrevocabile all'incasso - Differenza rispetto alla cessione di credito - Conseguenze - Atti solutori conseguenti all'esecuzione del mandato - Autonoma revocabilità - Configurabilità - Non coincidenza tra il mandatario ed il creditore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560142-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il mandato irrevocabile all'incasso, a differenza della cessione di credito, non trasferisce la titolarità del credito, che resta in capo al mandante, ma solo la legittimazione a riscuoterlo e la garanzia si realizza in forma empirica e di fatto, come conseguenza della disponibilità del credito verso il terzo e della prevista possibilità che, al momento dell'incasso, il mandatario trattenga le somme riscosse, soddisfacendo così il suo credito. Ne consegue che, non integrando il mandato stesso una cessione di credito con funzione di garanzia, gli atti solutori sono autonomamente revocabili, ai sensi dell'art. 67 legge fall., indipendentemente dalla revocabilità del mandato. La situazione non muta nel caso in cui il mandatario non sia il creditore che viene poi soddisfatto attraverso l'esecuzione del mandato, in quanto in questa ipotesi il mandato è irrevocabile nell'interesse del terzo creditore e la sua esecuzione integra gli estremi di un pagamento che viene effettuato dal mandatario (terzo) con provvista del mandante debitore e realizza pur sempre una indiscutibile funzione solutoria.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)