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Sez. 1, Sentenza n. 4008 del 19/12/1979 Ud. (dep. 21/03/1980) Rv. 144777 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1979-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144777-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*

Il criterio differenziale fra il delitto di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, in vista del quale la persona offesa si induce a quella Azione od omissione da cui deriva l'ingiusto profitto dell'agente. Si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato non come certo e sicuro, ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente od indirettamente dall'imputato, giacche in tal caso l'offeso non e coartato nella sua volonta, ma si determina all'Azione od omissione versando in istato di errore. Si ha, invece, estorsione, quando il danno e prospettato come certo e sicuro ad opera del reo o di altri, perche in tale ipotesi l'offeso e posto nell'alternativa ineluttabile o di fare conseguire all'agente il voluto profitto o di subire il danno minacciato. (Conf mass n 140132; V, altresi, mass nn 144217, 142629, 134897, 133309, 126169, 122628, 114820, 113263, 103548).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)