Sez. L, Sentenza n. 2729 del 20/04/1983 (Rv. 427631 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - SUPERAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO NORMALE - SUFFICIENZA - MANCATO SUPERAMENTO DELL'ORARIO SETTIMANALE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - SUPERAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO NORMALE - SUFFICIENZA - MANCATO SUPERAMENTO DELL'ORARIO SETTIMANALE - IRRILEVANZA.*
Ai fini della corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario, il limite dell'orario giornaliero normale deve essere autonomamente considerato rispetto a quello settimanale, con la conseguenza che le ore lavorative, prestate in eccedenza quotidianamente, vanno compensate con le dovute maggiorazioni retributive anche se il limite dell'orario settimanale non sia stato complessivamente ecceduto a cagione di una prestazione di ridotta entità , rispetto a quella normale, svolta in altri giorni della medesima settimana.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)