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Sez. L, Sentenza n. 6995 del 02/08/1996 (Rv. 498940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Durata massima della giornata lavorativa - Parametro giornaliero e settimanale - Autonoma rilevanza - Sussistenza - Conseguenze - Diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario - Sussistenza - Superamento del solo parametro massimo giornaliero.
Stato
decisa il 1996-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Ai fini del diritto alla corresponsione della maggiorazione retributiva per la prestazione di lavoro straordinario, la disposizione dell'art. 1 del R.D. 15 marzo 1923 n. 692, a norma del quale la durata massima della giornata lavorativa non può eccedere "le otto ore al giorno o le 48 settimanali di lavoro effettivo", va interpretata nel senso che il limite dell'orario giornaliero normale ivi indicato deve essere autonomamente considerato rispetto a quello settimanale, in considerazione della finalità della normativa e del carattere più usurante e in ogni caso comportante un maggiore costo personale del lavoro eccedente la prevista durata massima della giornata lavorativa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)