Sez. L, Sentenza n. 11541 del 19/11/1997 (Rv. 510169 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità - Compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato - Incompatibilità - Conseguenze - Incidenza sulla concreta erogabilità del trattamento previdenziale e non sul diritto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
Il presupposto introdotto dal quinto comma dell'art. 2 legge 12 giugno 1984 n. 222 - che prevede che la pensione di inabilità è <<incompatibile>> con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolte successivamente alla concessione della pensione - incide, nel caso di riconoscimento giudiziale del diritto a pensione, non già sull'insorgenza del diritto al trattamento previdenziale, bensì sulla sua concreta erogabilità per i ratei relativi a periodi in cui l'assicurato abbia svolto attività lavorativa, e va quindi accertato dal giudice al fine di stabilire la concreta erogabilità o meno del trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)