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Sez. U, Sentenza n. 7783 del 14/07/1993 (Rv. 483153 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere | Rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e cancellazione dagli elenchi ed albi ex art. 2 legge n. 222 del 1984 - Natura - Condizioni di erogabilità della pensione - Accertamento - Obbligo del giudice - Rinuncia o cancellazione successive alla domanda di pensione - Conseguente decorrenza del trattamento pensionistico - Rinuncia ai compensi per lavoro autonomo o subordinato - Esclusione - Ricezione dei compensi successivi alla concessione della pensione - Effetti.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483153-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - In genere

La rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi ed albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 non integrano requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario ed a quello contributivo, ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione ad un diritto già sorto, le quali, tuttavia vanno accertate dal giudice al fine di stabilire la concreta erogabilità o meno del trattamento pensionistico con una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuate successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. La rinuncia medesima, poi, si riferisce unicamente ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e non si estende ai compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato svolte fino al provvedimento di concessione della pensione, i quali compensi, ove persistano o abbiano inizio per la prima volta in relazione ad attività svolte dopo la concessione della pensione, ne determinano, al pari delle altre cause di incompatibilità, la revoca, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 2.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)