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Sez. L, Sentenza n. 3098 del 03/03/2001 (Rv. 544371 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - MORTE DELL'ASSICURATO | Domanda di pensione di inabilità presentata dall'assicurato - Continuazione della prestazione lavorativa sino alla morte - Diritto degli aventi causa alla pensione di reversibilità - Esclusione - Svolgimento dell'attività lavorativa precedente o successivo alla presentazione della domanda o alla concessione della pensione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544371-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - MORTE DELL'ASSICURATO

Ove l'assicurato, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, abbia presentato domanda di pensione di inabilità e successivamente, sino alla morte, abbia continuato l'attività lavorativa o abbia percepito un reddito da lavoro, deve ritenersi che tale situazione costituisca elemento impeditivo del diritto alla pensione e precluda pertanto l'acquisizione da parte degli aventi causa del diritto alla pensione di reversibilità, a nulla rilevando che l'attività lavorativa e il reddito da lavoro si siano realizzati prima o dopo la presentazione della domanda amministrativa o la concessione della pensione.

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)