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Sez. 2, Sentenza n. 203 del 11/01/1979 (Rv. 396275 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - POTERI DELL'AMMINISTRATORE CONVENUTO - FACOLTA DI CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO - INCLUSIONE - FATTISPECIE (DOMANDA CONTRO L'AMMINISTRATORE PER L'ELIMINAZIONE DI PARTI COMUNI SPORGENTI SULLA PROPRIETA DELL'ATTORE - CHIAMATA IN MANLEVA DEL VENDITORE DELL'IMMOBILE).*
Stato
decisa il 1979-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396275-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - POTERI DELL'AMMINISTRATORE CONVENUTO - FACOLTA DI CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO - INCLUSIONE - FATTISPECIE (DOMANDA CONTRO L'AMMINISTRATORE PER L'ELIMINAZIONE DI PARTI COMUNI SPORGENTI SULLA PROPRIETA DELL'ATTORE - CHIAMATA IN MANLEVA DEL VENDITORE DELL'IMMOBILE).*

La legittimazione processuale passiva dell'amministratore del condominio e piu estesa di quella attiva, trovando il suo unico limite nel fatto che l'Azione proposta riguardi le parti comuni dell'edificio: in siffatto contesto compete all'amministratore del condominio, convenuto in giudizio, la facolta di chiamare in causa il terzo, che egli ritenga essere il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, giacche la chiamata in garanzia non costituisce espressione di legittimazione attiva, ma ha la finalita di estendere automaticamente al terzo la domanda originaria, pur in Mancanza di un'apposita istanza, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. (nella specie l'amministratore del condominio era stato convenuto in giudizio per eliminare parti comuni sporgenti sulla proprieta dell'attore, ed aveva chiamato in garanzia il venditore dell'immobile per essere manlevato in caso di condanna, trattandosi di evizione parziale). (V 4132/76, mass n 382796; (V 2720/75, mass n 376713).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)