Sez. 2, Sentenza n. 4132 del 10/11/1976 (Rv. 382796 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POTERI DELL'AMMINISTRATORE CONVENUTO - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO FONDATA SU RAPPORTI CONTRATTUALI INTERCORSI TRA IL TERZO ED I SINGOLI CONDOMINI - INAMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - POTERI DELL'AMMINISTRATORE CONVENUTO - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO FONDATA SU RAPPORTI CONTRATTUALI INTERCORSI TRA IL TERZO ED I SINGOLI CONDOMINI - INAMMISSIBILITA.*
L'amministratore del condominio di edificio, convenuto con Azione concernente le parti comuni (nella specie, actio negatoria servitutis), non e legittimato alla chiamata in garanzia di un terzo, ove tale chiamata trovi fondamento in rapporti contrattuali intervenuti fra il terzo medesimo ed i singoli condomini (nella specie, i contratti di vendita degli appartamenti dell'edificio), e, quindi, esorbitanti dai limiti della sua rappresentanza processuale attiva, secondo i criteri fissati dall'art 1131 primo comma cod civ. (V 2720/75, mass n 376713; (V 2907/66, mass n 325497).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)