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Sez. 2, Sentenza n. 2720 del 10/07/1975 (Rv. 376713 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PER LA CONSERVAZIONE DELLE PARTI COMUNI - SUSSISTENZA - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE EX ART 1669 COD CIV - ESPERIBILITA - CONTROVERSIA PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI TRA CONDOMINI E LORO CONTRAENTI - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INSUSSISTENZA - AZIONE DI GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESPERIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376713-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PER LA CONSERVAZIONE DELLE PARTI COMUNI - SUSSISTENZA - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL COSTRUTTORE EX ART 1669 COD CIV - ESPERIBILITA - CONTROVERSIA PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI TRA CONDOMINI E LORO CONTRAENTI - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INSUSSISTENZA - AZIONE DI GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESPERIBILITA - ESCLUSIONE.*

L'amministratore del condominio puo ritenersi legittimato a promuovere un giudizio riguardante la conservazione delle parti comuni dell'edificio soltanto nei limiti in cui agisca ex re e non anche quando, sia pure in correlazione con tali parti, si controverta sull'adempimento di obbligazioni contrattuali che impegnano solo i singoli condomini e i loro diretti contraenti. Pertanto, se l'amministratore del condominio e legittimato ad esperire nei confronti del costruttore e con riferimento alle parti comuni dello stabile la particolare Azione risarcitoria prevista dall'art 1669 cod civ per il caso di rovina o gravi difetti di edifici o altri immobili di lunga durata, non puo, invece, riconoscersi la sua legittimazione ad esercitare l'Azione contrattuale di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt 1490 e seguenti cod civ, sia pure con riferimento alle sole parti comuni dell'edificio condominiale. (V 2429/73, mass n 365822; 2907/66, mass n 325497).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)