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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Appello principale - Rinunzia - Successiva proposizione di appello incidentale tardivo - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665619-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio; tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con

considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale.

Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 390

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)