Sez. L, Sentenza n. 26092 del 04/10/2024 (Rv. 672584-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi in materia di amianto - Rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Riconoscimento per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 115, della l. n. 190 del 2014 - Condizioni - Collocazione in mobilità - Interpretazione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici in materia di amianto ai sensi dell'art. 1, comma 115, della l. n. 190 del 2014, non costituisce presupposto per l'operatività della rivalutazione dell'anzianità contributiva con il più favorevole coefficiente previsto dall'art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 la collocazione in mobilità di tutti i dipendenti dell'impresa, ma soltanto di quelli esposti all'amianto in quanto addetti alla lavorazione poi cessata. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che sia il mantenimento in servizio di un unico lavoratore per custodire l'immobile aziendale, quindi con finalità estranea alla lavorazione dismessa, sia la temporanea riassunzione del richiedente il
beneficio per l'effettuazione di opere di mera bonifica del sito non escludono l'applicazione del miglior coefficiente di rivalutazione).
Legge 27/03/1992 num. 255 art. 13 com. 8, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 23/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)