Sez. L - , Ordinanza n. 2007 del 24/01/2022 (Rv. 663667 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Benefici contributivi previsti dall'art. 13 della l n. 257 del 1992 - Nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 269 del 2003, conv, dalla l. n. 326 del 2003) - Salvezza della disciplina più favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 - Portata e limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 - ha esteso il previgente e più favorevole regime previsto dall'art. 13 della l. n. 257 del 1992 a tutti i lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, avessero avanzato richiesta all'Inail per la certificazione dell'esposizione all'amianto.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 CORTE COST., Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)