Sez. 1, Sentenza n. 78 del 10/01/1974 (Rv. 367607 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - PROCEDURA EX RD N 350 DEL 1895 - FINALITA - MINIME IRREGOLARITA O MANCANZA DI AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA DA PARTE DELLA PA - ONERE DI PROPOSIZIONE DI RISERVE DA PARTE DELL'APPALTATORE - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - PROCEDURA EX RD N 350 DEL 1895 - FINALITA - MINIME IRREGOLARITA O MANCANZA DI AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA DA PARTE DELLA PA - ONERE DI PROPOSIZIONE DI RISERVE DA PARTE DELL'APPALTATORE - PERSISTENZA - CONDIZIONI.*
Gli scopi della procedura prevista dal RD 25 maggio 1895 n 350 per la contabilita relativa ad opere pubbliche possono essere cosi sintetizzati: a) consentire all'amministrazione appaltante la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con l'immediatezza che ne rende piu sicuro e meno dispendioso l'accertamento; b) assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti; C) mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, fino alla potesta di risoluzione unilaterale del contratto. Non e conforme alle finalita del sistema della normativa vigente in tema di contabilita dei lavori di esecuzione delle opere pubbliche il ritenere che anche la piu piccola irregolarita o approssimazione nella tenuta della contabilita o Mancanza di aggiornamento di essa da parte dell'amministrazione liberi definitivamente l'appaltatore dall'Onere di proporre o di esplicare tempestivamente le sue riserve, quando egli abbia modo di rendersi conto, nonostante le predette manchevolezze, che le sue pretese saranno maggiori di quelle originariamente previste nell'appalto, quando cioe tra tali manchevolezze della contabilita e i fatti oggetto di riserva non ci sia alcun nesso di necessaria causalita. Pertanto, la provvisorieta della contabilizzazione procrastinera l'Onere di proposizione della riserva, solo quando, a causa di tale provvisorieta non sia consentita l'individuazione di un maggior aggravio della spesa che l'amministrazione e chiamata a sopportare: aggravio che puo dipendere tanto dalla maggiore quantita dei lavori svolti, quanto dalle diverse modalita con cui essi - a seguito delle varianti ordinate dall'amministrazione - furono svolti, nel qual caso l'appaltatore deve considerarsi tenuto a formulare le sue riserve non appena si renda conto che le varianti ordinategli gli consentiranno di avanzare pretese, nei confronti dell'amministrazione, superiori a quelle previste nel contratto originario di appalto, anche se non ancora quantificabili in misura definitiva. (V 677'73, mass n 362827; 1960'72, mass n 359067; (V 1355'72, mass n 357917).*
Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 36, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)