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Sez. U, Sentenza n. 1960 del 20/06/1972 (Rv. 359067 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - REGISTRAZIONE DEI FATTI DETERMINANTI ULTERIORI SPESE - NECESSITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE - ISCRIZIONE DI SPECIFICA RISERVA - ONERE DELL'APPALTATORE - FINALITA DELLA PROCEDURA DI CONTABILITA DI LAVORI.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359067-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - REGISTRAZIONE DEI FATTI DETERMINANTI ULTERIORI SPESE - NECESSITA - CONTESTAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE - ISCRIZIONE DI SPECIFICA RISERVA - ONERE DELL'APPALTATORE - FINALITA DELLA PROCEDURA DI CONTABILITA DI LAVORI.*

Nei pubblici appalti il corrispettivo dovuto all'appaltatore si determina mediante l'accertamento e la registrazione, nei documenti contabili dell'appalto, di tutti i fatti che producono spese per l'esecuzione dell'opera. Ne discende la decisiva importanza che agli effetti della Determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti hanno le norme specifiche sulla contabilita dei lavori, compiuta a cura esclusiva dell' amministrazione (art 36 e seguenti RD 25 maggio 1895, n 350) nonche le Disposizioni che fissano le modalita per la proposizione di eventuali pretese dell'appaltatore verso l' amministrazione, che si riferiscano a fatti registrati o che, comunque si risolvano in richieste di ulteriori compensi o indennizzi (artt 54 e seguenti del citato decreto). In materia e principio di massima che l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione, sia tenuto: ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilita o in altri documenti contabili; ad esporre poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi Atti ad individuare la sua pretesa, nel titolo e nella somma; ed a confermare infine la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Dal sistema della legge risulta invero, in termini piu ampi, che l'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara d'appalto alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al loro collaudo, si articola in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, svolgentesi in una serie di registrazioni e certificazioni alla cui formazione l'appaltatore e chiamato di volta in volta a partecipare; ragion per cui gli e imposto l'Onere di contestare immediatamente le circostanze che riguardano le sue prestazioni e che siano suscettibili di produrre un incremento delle spese previste. In tale sistema le statuizioni relative alla necessita di tempestiva formulazione e successiva quantificazione, nel registro di contabilita, delle richieste dell'appaltatore rivestono carattere generale e comprendono quindi tutte le pretese tali da incidere sul compenso complessivo spettante all'appaltatore, quali che siano le componenti e i titoli di esse; le ragione fondamentale giustificatrice delle preclusioni esplicite o implicite che a dette statuizioni il sistema ricollega dovendosi rinvenire nella necessita della continua evidenza delle spese dell'opera - nel quadro generale delle esigenze proprie di un bilancio pubblico in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integrazione (art 37, lett C, del citato decreto) dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonche alle altre possibili determinazioni dell' amministrazione (che possono giungere fino all'Esercizio della potesta di risoluzione unilaterale del contratto d'appalto: art 345 legge 20 marzo 1865, n 2248, all F) di fronte ad un notevole superamento delle previsioni originarie di spesa, cioe qualora l'Onere della costruzione dell'opera rischi di diventare troppo pesante per la collettivita in relazione ai suoi scopi, ossia all'utilita che a questa dovrebbe derivarne. Tali scopi sarebbero invero frustrati se fosse data facolta all'appaltatore di chiedere il rimborso di maggiori oneri, a qualsiasi titolo, dopo il compimento, o dopo una notevole progressione dell'opera, aumentandosene in tal modo il costo in misura tale da infrangere l'equilibrio fra utilita dell'opera medesima e sacrificio della collettivita (inteso come quantita di danaro pubblico dall'opera assorbito). (nel caso di specie l'appaltatore non aveva inserito ne nel verbale di sospensione dei lavori, ne in quello di ripresa dei medesimi, ne nell'immediatamente successiva presentazione e sottoscrizione del registro di contabilita, ma aveva formulato solo in Sede di sottoscrizione del registro ai fini dello stato di avanzamento successivo alla ripresa, riserve relative a pretesi danni derivanti dalla sospensione temporanea dei lavori, disposta dall' amministrazione. La SC, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza denunziata che aveva ritenuto ormai precluse all'appaltatore le richieste formanti oggetto delle riserve, ha enunciato i principi di cui in massima, affermando il principio del carattere generale dell'istituto delle riserve e rilevando che nella specie non si poneva la questione della possibilita di deroghe a detto principio, non sussistendo pretese derivanti da fatti dolosi o gravemente colposi di organi della stazione appaltante, ne pretese ricollegantisi a fatti continuativi e la quantificazione delle quali potesse effettuarsi soltanto ad opera ultimata). (V 830'72; 1962'71, mass n 352548; 1384'71, mass n 351645 e 351646). (V 4046'69, mass n 344557 e 344558; 2393'69; 2869'67, mass n 330468) (V 2290'65; 2621'52; 719'43).*

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 36, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)