Sez. 1, Sentenza n. 11510 del 22/11/1993 (Rv. 484435 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere | Possibilità di rettifica analitica delle singole poste omesse, false o inesatte - Ostatività all'accertamento induttivo sintetico ex art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - In genere
In materia di accertamento dei redditi di impresa, il potere dell'ufficio di procedere ad accertamento induttivo - sintetico ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella ipotesi di cui alla lettera d) - quando cioè le omissioni e le false o inesatte indicazioni della dichiarazione dei redditi accertate in sede di verifica e le irregolarità formali delle scritture contabili sono "così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica" - è indipendente e non è escluso dalla possibilità di rettifica analitica delle singole, varie poste omesse, false o inesatte, poiché quel potere si fonda sulla intrinseca inattendibilità in sè delle scritture contabili nel loro complesso, in ragione della quantità e gravità delle omissioni, inesattezze e irregolarità riscontrate, che rendono "in toto" priva di affidabilità l'intera contabilità.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)