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Sez. 6, Sentenza n. 9727 del 18/02/2014 Ud. (dep. 27/02/2014) Rv. 259110 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. - Giudizio di cassazione - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259110-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ

È rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, e quindi anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la sussistenza della causa di non punibilità di chi ha commesso uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia specificamente indicati dalla legge, e tra questi, come nel caso di specie, il reato di favoreggiamento personale, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare in prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ammissibile la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)