Sez. 6 - , Sentenza n. 52200 del 16/10/2018 Ud. (dep. 20/11/2018) Rv. 274812 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ | – Causa di non punibilità – Rilevabilità di ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. anche in caso di tardiva proposizione in appello - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ
La questione concernente l'applicazione di una causa di non punibilità, in applicazione dell'art. 129 cod. proc.pen., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché deve essere esaminata dal giudice che procede anche se dedotta tardivamente in sede di appello. (Fattispecie relativa all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)