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Sez. 2, Sentenza n. 41461 del 11/11/2010 Ud. (dep. 23/11/2010) Rv. 248927 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ | Esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. - Giudizio di cassazione - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248927-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - CASI DI NON PUNIBILITÀ

È rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, e quindi anche in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la sussistenza della causa di non punibilità di chi ha commesso uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia specificamente indicati dalla legge, e tra questi, come nel caso di specie, il reato di favoreggiamento personale, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare in prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 384 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)