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Sez. 2, Sentenza n. 1765 del 08/06/1968 (Rv. 333661 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA- MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1968-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333661-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA- MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Il ricorso per Cassazione e inammissibile qualora la procura al difensore, apposta in calce o a margine dell'originale del ricorso depositato, non sia stata in alcun modo trascritta nella copia del ricorso notificato al resistente e non sia dato, da altri elementi sicuri ed univoci, contenuti nella detta copia, acquisire la certezza che il mandato sia stato, in effetti, conferito in data anteriore o coeva alla notifica. (V. 2584-67, massima n. 329945 1692-66, massima n. 323311 2811-64 1175-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)