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Sez. 3, Sentenza n. 1651 del 11/05/1976 (Rv. 380422 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - DEL CONTRORICORSO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - DEL CONTRORICORSO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380422-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - DEL CONTRORICORSO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - DEL CONTRORICORSO - LIMITI.*

La mancata trascrizione, nella copia notificata alla controparte, della procura al difensore del ricorrente (o del resistente) apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso, porta all'inammissibilita dell'atto, costituendo detta trascrizione l'unica garanzia idonea ad assicurare che il mandato al difensore e stato effettivamente rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione. Tale principio, peraltro, non trova applicazione quando da altri elementi, contenuti nelle copie notificate, sia acquisita la certezza che il mandato e stato effettivamente conferito anteriormente o contemporaneamente alla notifica, come ad esempio nell'ipotesi che nel contesto del ricorso (o del controricorso) e della copia notificata sia fatta chiara menzione del rilascio del mandato in calce o a margine dell'atto. (Conf 98/70, mass n 344787; (V 2704/68, mass n 335268; (V 1965/68, mass n 333999; (V 1765/68, mass n 333661).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)