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Sez. 2, Sentenza n. 98 del 17/01/1970 (Rv. 344787 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1970-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344787-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

La mancata trascrizione, nella copia notificata alla controparte, della procura al difensore del ricorrente (o del resistente) apposta in calce o a margine del ricorso o del controricorso porta all-inammissibilita dell'atto, costituendo detta trascrizione l'unica garanzia idonea ad assicurare che il mandato al difensore e stato effettivamente rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione. Tale principio, peraltro, non trova applicazione quando da altri elementi contenuti nelle copie notificate sia acquisita la certezza che il mandato e stato effettivamente conferito anteriormente o contemporaneamente alla notifica, come ad esempio nella ipotesi che nel contesto del ricorso (o del controricorso) e della copia notificata sia fatta chiara menzione del rilascio del mandato in calce o a margine dell'atto. (V 2704-68 massima 335268 1965-68 massima 333990 1765-68 massima 333661).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)