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Sez. L, Sentenza n. 8767 del 10/08/1991 (Rv. 473489 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - In genere | Rapporti a termine - Carattere normale - Ipotesi ex art. 1, comma primo, dalla legge n. 230 del 1962 - Carattere autonomo.
Stato
decisa il 1991-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473489-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro agricolo - In genere

I rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, mentre la previsione a tempo indeterminato di tali rapporti, con la conseguente configurabilità di un "tertium genus" rispetto alle tradizionali categorie (entrambe a tempo determinato) dei rapporti di lavoro dei salariati fissi e dei braccianti avventizi, presuppone -secondo il disposto dell'art. 11 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 (norme sul collocamento dei lavoratori agricoli) convertito con legge 11 marzo 1970 n. 83 -che sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire e postula perciò il riscontro di una specifica volontà contrattuale diretta alla assunzione del dipendente senza determinazione di tempo (oppure la ricorrenza dell'ipotesi, prevista dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457, del superamento nell'anno di centottanta giornate di lavoro presso la stessa azienda). Consegue che, data la "specialità" del rapporto di lavoro agricolo, l'apposizione del termine alla durata del relativo contratto deve ritenersi, di regola, pienamente legittima, siccome disciplinata in modo autonomo rispetto alle ipotesi di contratto di lavoro a tempo determinato previste dall'art. 1, comma primo, della legge 18 aprile 1962 n. 230.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 6, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 13, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)