Sez. L, Sentenza n. 12872 del 16/12/1995 (Rv. 495103 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Attività lavorativa stagionale - Braccianti agricoli avventizi - Diritti - Prescrizione - Termine di decorrenza - Cessazione delle prestazioni stagionali - Rilevanza - Limiti - Rapporti di lavoro in agricoltura - Durata - A tempo indeterminato - Esclusione ex art. 11 D.L. n. 7 del 1970 - Deroghe - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)
Nel lavoro agricolo, con riguardo ad attività lavorativa stagionale, quale quella del bracciante agricolo avventizio, si verifica il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata stagione a partire dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del medesimo lavoratore per un nuovo ciclo stagionale, salvo che siano presenti elementi specifici indicativi della esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro - caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante l'intervallo tra le successive attività stagionali -, invece che di una pluralità di rapporti. Infatti, i rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, salvo che la previsione a tempo indeterminato sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire, secondo il disposto dell'art. 11 del D.L. n.7 del 1970, convertito nella legge n. 83 del 1970, sul collocamento dei lavoratori agricoli. (Nella specie era risultata la formale cessazione dei rapporti alla fine di ciascuno dei periodi lavorativi dedotti in giudizio dal bracciante agricolo che aveva agito in giudizio chiedendo differenze retributive).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 11 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)