Sez. L, Sentenza n. 1419 del 07/03/1979 (Rv. 397736 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - CREDITI DELL'AFFITTUARIO NON OPPONIBILI IN COMPENSAZIONE - SOSPENSIONE DEL PUNTUALE PAGAMENTO DEI CANONI ANTERIORE ALL'ACCERTAMENTO DI DETTI CREDITI - MOROSITA COLPEVOLE E RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - CREDITI DELL'AFFITTUARIO NON OPPONIBILI IN COMPENSAZIONE - SOSPENSIONE DEL PUNTUALE PAGAMENTO DEI CANONI ANTERIORE ALL'ACCERTAMENTO DI DETTI CREDITI - MOROSITA COLPEVOLE E RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 2, comma terzo, legge 9 agosto 1973 n 508, secondo cui non puo dichiararsi la risoluzione per morosita di un contratto di affitto di un fondo rustico qualora l'affittuario dimostri un credito per somme pari o superiori al canone non pagato, versate a qualsiasi titolo nel corso del rapporto, l'affittuario non incorre in morosita colpevole e non puo, quindi, subire la risoluzione del contratto per grave inadempienza, quando, vantando crediti non opponibili in compensazione perche contestati dal locatore, sospenda il puntuale pagamento dei canoni convenuti, prima di aver fatto accertare giudizialmente i crediti stessi. (V 636/78, mass n 389956; (V 785/77, mass n 384383; (V 1527/75, mass n 375126).*
Riferimenti normativi: Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)