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Sez. 3, Sentenza n. 1527 del 21/04/1975 (Rv. 375126 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA - COLPA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - MANCATO PAGAMENTO - SUPERIORE OD EGUALE CREDITO DELL'AFFITTUARIO - RISOLUZIONE PER MOROSITA - PRECLUSIONE - PREVIO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375126-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIENZA - COLPA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - MANCATO PAGAMENTO - SUPERIORE OD EGUALE CREDITO DELL'AFFITTUARIO - RISOLUZIONE PER MOROSITA - PRECLUSIONE - PREVIO ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL CREDITO - IRRILEVANZA.*

L'art 2, comma terzo, della legge 9 agosto 1973, n 508, nel disporre che non puo dichiararsi la risoluzione per morosita di un contratto di affitto di un fondo rustico qualora l'affittuario dimostri un credito per somme pari o superiori al canone non pagato, versate a qualsiasi titolo nel corso del rapporto o per spese fatte ai sensi dell'art 16, primo comma, legge 11 febbraio 1971, n 11, ha introdotto una norma innovativa che deroga al precedente principio secondo cui l'affittuario incorre in morosita colpevole e deve, quindi, subire la risoluzione del contratto per grave inadempienza se, vantando per le suddette causali crediti non opponibili in compensazione perche contestati dal locatore, sospenda il puntuale pagamento dei canoni convenuti, prima di aver fatto accertare giudizialmente i crediti stessi. (V 2338/71, mass n 353217; 1517/69, mass n 340356).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1639, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 16 CORTE COST., Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)