Sez. 5, Sentenza n. 8853 del 07/04/2008 (Rv. 602667 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notificazione a destinatario irreperibile ex artt. 140 cod. proc. civ. e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Omesso ritiro del piego - Effetti - Restituzione del piego al mittente - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notifica di atti impositivi al contribuente che si sia reso irreperibile deve avvenire, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 29.9.1973 n. 600, con le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., con la particolarità che l'avviso di deposito del piego non deve essere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale, e la notificazione si ha per eseguita decorsi otto giorni da tale affissione. Decorso tale termine, tuttavia, la legge non impone affatto la restituzione del piego al mittente, e ciò esclude che le norme appena ricordate possano ritenersi in contrasto con l'art. 24 cost., ovvero che possa ad esse estendersi la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 legge 20.11.1982 n. 890.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)