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Sez. L, Sentenza n. 24599 del 03/10/2008 (Rv. 605108 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Processo sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. - Riassunzione nei confronti della parte estranea alla causa pregiudiziale - Termine perentorio - Decorrenza dalla data delle conoscenza legale - Conseguenze - Estinzione del processo per tardiva riassunzione - Eccezione sollevata dalla controparte - Onere probatorio.
Stato
decisa il 2008-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605108-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Nei confronti della parte di un processo sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., che sia estranea alla causa pregiudiziale, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte stessa abbia avuto conoscenza legale, mediante notificazione, comunicazione o dichiarazione, della cessazione della causa di sospensione, con la conseguenza che spetta alla controparte, che eccepisca l'avvenuta estinzione del processo per tardiva riassunzione, provare che l'indicata conoscenza sia stata acquisita dal riassumente nel semestre precedente la presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)