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Sez. 4, Sentenza n. 24384 del 26/04/2018 Ud. (dep. 30/05/2018) Rv. 273536 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Successione di leggi nel tempo - Art. 3, comma primo, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n.189 - Introduzione dell'art. 590 - Sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24 - Motivazione della sentenza - Contenuto - Indicazione - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273536-01

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In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 è viziata la motivazione della sentenza che ometta di valutare se la condotta del sanitario sia riconducibile a raccomandazioni previste da linee guida o a buone pratiche clinico assistenziali, se si sia discostata da tali parametri, se integri colpa per imperizia, ovvero per negligenza o imprudenza, e se la colpa sia da considerare lieve o grave.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 sexies, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)