Sez. U, Sentenza n. 8770 del 21/12/2017 Ud. (dep. 22/02/2018) Rv. 272175 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24 - Abrogazione dell'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n.189 - Introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. - Individuazione della disciplina più favorevole.
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In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto.
Riferimenti normativi: Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)