Sez. L, Sentenza n. 2916 del 19/03/1991 (Rv. 471323 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Prospettazione di una interpretazione diversa da quella genericamente criticata - Inammissibilità - Fattispecie in tema di computabilità delle mensilità aggiuntive nell'indennità di trasferta e di diaria ridotta alla stregua del CCNL 23 luglio 1976 e successivi per gli autoferrotranvieri.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione, ad opera del giudice del merito, delle disposizioni di contratti collettivi di diritto comune è censurabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, che necessitano di specifica indicazione ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., essendo inammissibili censure che si risolvano nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella genericamente criticata. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, alla stregua del contratto collettivo del 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, nonché dei successivi accordi del 23 marzo 1977 e del 12 marzo 1980, che nella base di calcolo delle indennità di trasferta e di diaria ridotta non dovessero essere compresi i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, sul rilievo, in particolare, della logica inammissibilità di una retribuzione normale già comprensiva della maggiorazione da calcolare sulla base di quella retribuzione e dell'effetto moltiplicatore altrimenti derivante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 18, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)