Sez. L, Sentenza n. 2389 del 05/04/1986 (Rv. 445507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - TITOLI DI INVESTITURA O DI STUDIO POSSEDUTI DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - TITOLI DI INVESTITURA O DI STUDIO POSSEDUTI DAL LAVORATORE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
In Sede di applicazione dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (che ha sostituito il testo dell'art. 2103 cod. civ.) sono irrilevanti i titoli d'investitura o di studio posseduti dal lavoratore che rivendica la qualifica superiore, giacché, eccettuato il caso in cui esclusivamente a titoli del genere sia ancorata la attribuzione della qualifica e salvo ogni giudizio sulla validità di limitazioni simili poste dalla disciplina collettiva, quel che occorre valutare è se il lavoratore abbia esercitato mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica assegnatagli, in quanto è tale Esercizio, come fatto, che da solo si sostituisce ai requisiti formali. (nella specie, si è ritenuto che la Mancanza del titolo di ragioniere non fosse di ostacolo all'inquadramento nella quinta fascia funzionale, in forza dell'art. 13 dello statuto dei lavoratori e degli artt. 14 C.C.n.L. 25 marzo 1976 e 12 regolamento organico). (Conf 506/81, mass n 410932).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)