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Sez. L, Sentenza n. 7770 del 03/08/1990 (Rv. 468521 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA CONTRATTUALE SUBORDINATA PER LEGGE AL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO - POSSESSO DI QUEST'ULTIMO ED ESERCIZIO DELLE CORRISPONDENTI MANSIONI - COESISTENZA CONGIUNTA - NECESSITÀ - CONTESTAZIONE RELATIVA - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468521-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA CONTRATTUALE SUBORDINATA PER LEGGE AL POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO - POSSESSO DI QUEST'ULTIMO ED ESERCIZIO DELLE CORRISPONDENTI MANSIONI - COESISTENZA CONGIUNTA - NECESSITÀ - CONTESTAZIONE RELATIVA - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'attribuzione di una data qualifica (nella specie: di vigilatrice d'infanzia), la quale, ancorché prevista dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, risulti subordinata, in forza di Disposizioni inderogabili di legge, al possesso di un titolo di studio, non può avvenire né in base a questa sola condizione, non accompagnata dall'Esercizio delle corrispondenti mansioni, né, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. - nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970 -, in virtù di questo solo Esercizio di fatto, disgiunto dal possesso del suddetto titolo, la cui sussistenza, attesa la natura della fonte di previsione, costituisce circostanza verificabile di ufficio dal giudice, con la conseguenza che le contestazioni ad essa relative, non configurandosi come eccezioni in senso proprio, non soggiacciano alla decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ.. (V 2389/86, mass n 445507; (V 2365/86, mass n 445489; (V 530/84, mass n 432754).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)