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Sez. 1, Sentenza n. 468 del 20/01/1981 (Rv. 410932 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA CAMERALE - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI ARTI E PROFESSIONI - ESENZIONI - PER I REDDITI DI FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE - ESCLUSIONE - ESENZIONE TRIENNALE DALLA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE PER TALI FABBRICATI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410932-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA CAMERALE - IMPOSTA SULLE INDUSTRIE, COMMERCI ARTI E PROFESSIONI - ESENZIONI - PER I REDDITI DI FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE - ESCLUSIONE - ESENZIONE TRIENNALE DALLA IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE PER TALI FABBRICATI - IRRILEVANZA.*

L'imposta icap (sulle industrie, commerci, arti e professioni) e quella camerale - che, ai sensi delle rispettive norme istitutive (artt 161 - 163 del RD 14 settembre 1931 n 1175 ed art 52 del RD 20 settembre 1934 n 2011), colpiscono anche i redditi esenti, in virtu di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile - sono applicabili ai redditi di fabbricati ad uso industriale, non gravati per i primi tre anni dall'imposta di ricchezza mobile, alla stregua dell'art 8 della legge 11 luglio 1889 n 6214, atteso che tale norma prevede un'esenzione in senso stretto, con requisiti di deroga e specialita rispetto alla disciplina generale dell'imposta di ricchezza mobile. (Conf 4844/80, mass n 408671; (Conf 3786/79, mass n 400230; (Conf 2390/78, mass n 391792).*

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1889 num. 6214 art. 8, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 161, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 162, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 163, Regio Decr. 20/09/1934 num. 2011 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)