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Sez. L, Sentenza n. 150 del 14/01/1989 (Rv. 461380 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PENSIONATO INPS - MOGLIE SUPERSTITE TITOLARE DI ALTRA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ A CARICO DELLO STATO - DIRITTO ALLA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ INPS SULLA PENSIONE DEL DANTE CAUSA COMPRENSIVE DELL'INTEGRAZIONI AL MINIMO.*
Stato
decisa il 1989-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461380-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PENSIONATO INPS - MOGLIE SUPERSTITE TITOLARE DI ALTRA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ A CARICO DELLO STATO - DIRITTO ALLA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ INPS SULLA PENSIONE DEL DANTE CAUSA COMPRENSIVE DELL'INTEGRAZIONI AL MINIMO.*

Con riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1981, che ha dichiarato (in relazione alle ipotesi di contitolarità di pensioni indicate all'inizio del dispositivo). L'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1338 anche nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilità i.N.P.S. sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo che il defunto avrebbe avuto diritto di percepire, non può affermarsi il principio che il diritto all'integrazione dei trattamenti minimi della pensione ai superstiti prescinde dall'integrazione al minimo della pensione diretta, attesa l'implicità abrogazione (per effetto dell'art. 7 della legge n. 153 del 1969) del primo comma del sopra citato art. 2 (già sostituito dall'art. 16 della legge n. 903 del 1965). È pertanto, corretta la statuizione del giudice del merito che, alla stregua della detta sentenza costituzionale, abbia riconosciuto alla moglie superstite di pensionato i.N.P.S. il diritto, nonostante la sua titolarità di altra pensione di riversibilità a carico dello stato, alla quota della pensione di riversibilità i.N.P.S. - ai sensi dell'art. 13 del R.d.l. n. 636 del 1939 (come modificato dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965) - sulla pensione del dante causa comprensiva dell'integrazione al minimo. (V 2915/87, mass n 452034).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 16, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 7, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)