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Sez. L, Sentenza n. 2915 del 25/03/1987 (Rv. 452034 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITÀ - CALCOLO SULLA PENSIONI DIRETTA DEL DANTE CAUSA - INTEGRAZIONE AL MINIMO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452034-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITÀ - CALCOLO SULLA PENSIONI DIRETTA DEL DANTE CAUSA - INTEGRAZIONE AL MINIMO - INCLUSIONE.*

A seguito della sentenza n. 34 del 25 febbraio 1981 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A) della legge 12 agosto 1962 n. 1338 nella parte in cui preclude che la pensione di reversibilità INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire, il suddetto trattamento di reversibilità deve essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa comprendendo in essa anche il trattamento minimo, sia se quest'ultimo sia stato chiesto dal dante causa in vita, sia viceversa se tale richiesta sia mancata. (V 2451/85, mass n 440295).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)